Studio Fregni SAS

Lo Studio Fregni fornisce consulenze su misura per ogni Cliente ed assume direttamente il ruolo di RSPP esterno, per essere in qualunque momento in prima linea a fianco dei datori di lavoro e dei loro lavoratori.

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FAQ
Alcuni chiarimenti sul ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Studio Fregni - Sicurezza sul Lavoro - FAQ

Sempre. Inoltre in tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, il titolare, meglio definito “datore di lavoro”, deve nominare un RSPP – responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed assolvere a tutti gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Il D.Lgs. 81/08 definisce lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Come definito nel D.Lgs. 81/08 il «Datore di lavoro» è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il Datore di lavoro è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori della sua azienda.
Il ruolo di RSPP può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro, a seguito di corso di formazione e di corsi di aggiornamento periodici; da personale interno se in possesso dei requisiti, oppure, per aziende fino a 200 dipendenti, da persona esterna, in possesso dei requisiti necessari.
Perché essere titolare di azienda è già tanto complicato considerando le minime funzioni che bisogna svolgere per portare avanti il proprio lavoro; certo, nominare un RSPP esterno non esonera il datore di lavoro dall’occuparsi della salute e sicurezza dei propri lavoratori, ma permette di avere al proprio fianco un professionista che possa dare una risposta ai tanti quesiti spinosi che questa materia mette in campo e studiare le soluzioni migliori per affrontare la normativa e migliorare il proprio ambiente di lavoro (e questa frase la scrivo in tempo di COVID, con una consapevolezza profonda del supporto che lo Studio sta dando ai propri clienti).

Il «servizio di prevenzione e protezione dai rischi» è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) è composto dal datore di lavoro (DL), dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dal medico competente dell’azienda (MC) e dal rappresentante dei lavoratori (RLS).

Questo gruppo di persone si occupa di individuare i fattori di rischio dell’azienda (elaborando un DVR – documento di valutazione dei rischi), elaborare le misure di prevenzione e protezione, elaborare le procedure di sicurezza e programmare la formazione dei lavoratori.

Il servizio di prevenzione e protezione deve inoltre svolgere la riunione periodica con cadenza regolare.

I requisiti di un RSPP, sono individuati nell’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Sostanzialmente un titolo di studio specificato e un monte ore di corsi di formazione che varia in base alla classificazione dei rischi dell’azienda e alla tipologia del titolo di studio di cui si è in possesso.

Per poter svolgere poi l’attività di RSPP, si devono frequentare corsi di aggiornamento della formazione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è il principale collaboratore del datore di lavoro per l’analisi dei rischi aziendali e la redazione del documento di valutazione dei rischi. Inoltre è il coordinatore delle funzioni del servizio di prevenzione e protezione.
  • In ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro i documenti sono:
    • DVR – documento di valutazione dei rischi
    • DVR specifici – rischio chimico, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, stress lavoro correlato, ecc…
    • Piani di emergenza
    • DUVRI – documento unico valutazione rischi interferenza, in caso di appalti di opere
  • In ambito di cantieri temporanei o fiere:
    • POS – piano operativo di sicurezza
    • PSC – piano di sicurezza e coordinamento
    • Verifica delle idoneità tecnico – professionali

Lo Studio Fregni inoltre vi affianca in consulenze tecnico-amministrative per i vostri progetti di sviluppo aziendale.

Quando in un cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente è tenuto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Il coordinatore in fase di progettazione è incaricato di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo dell’opera; il coordinatore in fase di esecuzione è incaricato dell’attuazione delle disposizioni individuate nel PSC, della verifica delle idoneità tecnico professionali delle imprese esecutrici ed organizza il coordinamento tra le imprese.

L’ambiente fieristico è di fatto un cantiere temporaneo e mobile e ricade sotto il TITOLO IV del D.Lgs. 81/08.
E’ però effettivamente un cantiere atipico, innanzitutto il ruolo di committente è a cavallo tra chi effettivamente commissiona l’opera, ovvero il proprietario dello stand, e l’ente fiera, che è proprietario dell’area su cui sorgerà lo stand; il piano di sicurezza e coordinamento è duplice, uno è redatto dall’ente fiera e regola l’evento fieristico nel suo complesso, un secondo è invece redatto dal committente dello stand e regola le imprese esecutrici cui è stato affidato il montaggio.

Cersaie, come più importante fiera al mondo del settore ceramico, è stata la prima a richiedere il coordinamento della sicurezza e lo Studio Fregni infatti segue diverse aziende espositrici fin dal 2008.

Da qualche anno a questa parte anche nei regolamenti delle fiere più importanti a livello europeo (Sleep+Eat nel Regno Unito, Equip hotel e Tiles Fair in Francia, Galabau in Germania) e mondiale (Mosbuild in Russia, Coverings negli Stati Uniti, Xiamen Stone in Cina) viene espressamente richiesta la presenza in cantiere di un HSC (health and Safety Coordinator).

Lo Studio Fregni, forte dell’esperienza maturata nella più importante e complessa fiera ceramica al mondo, si è specializzato nella preparazione della documentazione idonea in base alla specifiche richieste di ogni fiera e alle differenze normative nazionali con cui bisogna interfacciarsi; nel coordinamento e gestione sia in fase di approntamento documentazione e verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, sia direttamente in fiera per vigilare sul lavoro e per interfacciarsi con gli ispettori della fiera, spesso anche per tematiche che esulano dalla mera sicurezza sul lavoro, anche solo per fare da ponte linguistico tra fiera e montatori.

Il datore di di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, formazione e addestramento:

• sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
• sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
• sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
• sull’uso di attrezzature di lavoro.

Lo Studio Fregni affianca il datore di lavoro nell’organizzazione di eventi formativi ad hoc per i propri clienti:

• Formazione generale e specifica dei lavoratori secondo art. 36-37 del D.Lgs. 81/08
• Formazione supplementare per i preposti secondo art. 36-37 del D.Lgs. 81/08
• Formazione di addetto all’uso di carrello elevatore secondo art. 73 del D.Lgs. 81/08
• Formazione addetti all’antincendio e al primo soccorso secondo art. 36-37 del D.Lgs. 81/08
• Aggiornamenti delle formazioni sopra citate
• Formazioni e approfondimenti su specifiche richieste formative per affrontare temi particolarmente sensibili per la politica aziendale o per obbiettivi di crescita aziendale

Si, tutte le formazioni hanno una cadenza di aggiornamento.

L’HACCP (Hazard analysis and critical control points) è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. È obbligatorio solo per gli Operatori dei settori post-primari.
Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare gli OSA (Operatore del settore alimentare) a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.

I principi su cui si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono sette:

  1. Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre
  2. Identificare i punti critici di controllo (CCP – Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio
  3. Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità
  4. Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo
  5. Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti)
  6. Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure adottate
  7. Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare.

Considerando un’impresa alimentare, il responsabile del piano di autocontrollo deve predisporre e attuare il piano con l’attiva partecipazione della dirigenza e del personale.